Art. 7 1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione. 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo; b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.