(Convenzione-art. 7)
Art. 7 
1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e  promuovere  la
collaborazione  fra  le  autorita'  competenti  dei  loro  Stati  per
assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri  scopi
della Convenzione. 
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: 
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia
d'adozione,  ed  altre  informazioni  generali,  come  statistiche  e
formulari-tipo; 
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e,
per quanto possibile, eliminare gli ostacoli  all'applicazione  della
medesima.