(Convenzione-art. 8)
Art. 8 
Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso  di
pubbliche autorita', tutte le  misure  idonee  a  prevenire  profitti
materiali indebiti  in  occasione  di  una  adozione  e  ad  impedire
qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.