Articolo 25 Responsabilita' penale individuale 1. La Corte e' competente per le persone fisiche in conformita' al presente Statuto. 2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e' individualmente responsabile e puo' essere punito secondo il presente Statuto . 3. In conformita' del presente Statuto, una persona e' penalmente responsabile e puo' essere punita per un reato di competenza della Corte: a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima e' o meno penalmente responsabile ; b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato , nella misura in cui vi e' perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato ; c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di' assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato , ivi compresi i mezzi per farlo d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi: i) mirare a facilitare l'attivita' criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attivita' o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo; f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volonta'. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non puo' essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale. 4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilita' penale degli individui pregiudica la responsabilita' degli Stati nel diritto internazionale.