(Statuto-art. 25)
                             Articolo 25 
Responsabilita' penale individuale 
1. La Corte e' competente per le persone fisiche  in  conformita'  al
presente Statuto. 
2. Chiunque commette un reato  sottoposto  alla  giurisdizione  della
   Corte e' individualmente responsabile e puo' essere punito secondo
   il presente Statuto . 
3. In conformita' del presente Statuto,  una  persona  e'  penalmente
   responsabile e puo' essere punita per un reato di competenza della
   Corte: 
a) quando commette tale reato a titolo individuale o  insieme  ad  un
   un'altra persona o tramite  un'altra  persona,  a  prescindere  se
   quest'ultima e' o meno penalmente responsabile ; 
b) quando ordina, sollecita o incoraggia  la  perpetrazione  di  tale
   reato , nella misura in cui vi e'  perpetrazione  o  tentativo  di
   perpetrazione di reato ; 
c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa
   fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o  ogni  altra  forma
   di' assistenza alla perpetrazione o al tentativo di  perpetrazione
   di tale reato , ivi compresi i mezzi per farlo 
d) contribuisce  in  ogni  altra  maniera  alla  perpetrazione  o  al
   tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo  di
   persone che agiscono  di  comune  accordo.  Tale  contributo  deve
   essere intenzionale e, a seconda dei casi: 
       i) mirare a facilitare l'attivita' criminale o il progetto 
     criminale del gruppo, nella misura in cui tale attivita' o 
     progetto comportano l'esecuzione di un delitto  sottoposto  alla
giurisdizione della Corte; oppure 
       ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del 
     gruppo di commettere il reato 
e) Trattandosi di un crimine  di  genocidio,  incita  direttamente  e
pubblicamente altrui a commetterlo; 
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per  via  del  loro
   carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza
   tuttavia portare  a  termine  il  reato  per  via  di  circostanze
   indipendenti dalla sua volonta'. Tuttavia la persona  che  desiste
   dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche
   modo l'espletamento, non puo' essere punita in forza del  presente
   Statuto per  il  suo  tentativo,  qualora  abbia  completamente  e
   volontariamente desistito dal suo progetto criminale. 
4. Nessuna  disposizione   del   presente   Statuto   relativa   alla
   responsabilita'   penale    degli    individui    pregiudica    la
   responsabilita' degli Stati nel diritto internazionale.