(Statuto-art. 27)
                             Articolo 27 
Irrilevanza della qualifica ufficiale 
1. Il presente Statuto si  applica  a  tutti  in  modo  uguale  senza
   qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo
   particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di  governo,
   di membro di un governo o di  un  parlamento,  di  rappresentante,
   eletto o di agente di uno Stato non  esonera  in  alcun  caso  una
   persona dalla sua responsabilita' penale per  quanto  concerne  il
   presente Statuto e  non  costituisce  in  quanto  tale  motivo  di
   riduzione della pena. 
2. Le immunita' o regole di procedura speciale eventualmente inerenti
   alla qualifica ufficiale di  una  persona  in  forza  del  diritto
   interno o del diritto Internazionale non  vietano  alla  Corte  di
   esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.