Articolo 27 Irrilevanza della qualifica ufficiale 1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante, eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilita' penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena. 2. Le immunita' o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto Internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.