Articolo 28 Responsabilita' dei capi militari e di altri superiori gerarchici Oltre agli altri motivi di responsabilita' penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte: 1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare e' penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorita' e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi: a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e b) questo capo militare e persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorita' competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie. 2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico e' penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorita' o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze: a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini; b) i crimini erano inerenti ad attivita' sotto la sua effettiva autorita' e responsabilita'; c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorita' competenti ai fini d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.