(Statuto-art. 28)
                             Articolo 28 
Responsabilita' dei capi militari e di altri superiori gerarchici 
Oltre agli altri motivi di responsabilita' penale secondo il presente
Statuto per reati di competenza della Corte: 
1. Un comandante militare o persona facente  effettivamente  funzione
   di comandante militare e' penalmente responsabile dei  crimini  di
   competenza della Corte  commessi  da  forze  poste  sotto  il  suo
   effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorita' e
   controllo, a seconda dei casi,  quando  non  abbia  esercitato  un
   opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi: 
a) questo capo militare o persona  sapeva  o,  date  le  circostanze,
   avrebbe dovuto sapere che le  forze  commettevano  o  stavano  per
   commettere tali crimini; e 
b) questo capo militare e  persona  non  ha  preso  tutte  le  misure
   necessarie e ragionevoli in suo potere per  impedire  o  reprimere
   l'esecuzione  o  per  sottoporre  la  questione   alle   autorita'
   competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie. 
2. Per quanto  concerne  le  relazioni  fra  superiore  gerarchico  e
   sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore  gerarchico
   e' penalmente responsabile per i reati di competenza  della  Corte
   commessi  da  sottoposti  sotto  la  sua  effettiva  autorita'   o
   controllo,  qualora  egli  non  abbia  esercitato   un   opportuno
   controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze: 
a) essendo a conoscenza,  o  trascurando  deliberatamente  di  tenere
   conto  di  informazioni  che  indicavano  chiaramente   che   tali
   subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini; 
b) i crimini erano inerenti  ad  attivita'  sotto  la  sua  effettiva
autorita' e responsabilita'; 
c) non ha preso tutte le  misure  necessarie  e  ragionevoli  in  suo
   potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la
   questione alle autorita'  competenti  ai  fini  d'inchiesta  e  di
   esercizio dell'azione penale.