Articolo 31 Motivi di esclusione dalle responsabilita' penali 1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilita' penale previsti dal presente Statuto, una persona non e' penalmente responsabile se al momento del suo comportamento: a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facolta' di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge, b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facolta' di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilita' adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte non abbia tenuto conto di tale probabilita'; c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere se' stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorsa o dell'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per se' motivo di esonero dalla responsabilita' penale a titolo del presente capoverso d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte e' stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrita' di tale persona o di un'altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia puo' essere stata: i) sia esercitata da altre persone, o ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volonta'. 2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi, di esclusione dalla responsabilita' penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui e' investita. 3. Durante il processo la Corte puo' tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.