(Statuto-art. 31)
                             Articolo 31 
Motivi di esclusione dalle responsabilita' penali 
1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilita' penale
   previsti dal presente  Statuto,  una  persona  non  e'  penalmente
   responsabile se al momento del suo comportamento: 
a) essa  soffriva  di  una  malattia  o  deficienza  mentale  che  le
   precludeva la facolta' di comprendere il carattere delittuoso o la
   natura del suo  comportamento,  o  di  controllarlo  per  renderlo
   conforme alle norme di legge, 
b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facolta' di
   comprendere  il  carattere  delittuoso  o  la   natura   del   suo
   comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle  norme
   di legge a meno che non si fosse volontariamente  intossicata  pur
   sapendo, come risulta dalle circostanze, che  per  via  della  sua
   intossicazione, essa avrebbe con  ogni  probabilita'  adottato  un
   comportamento costituente un crimine di competenza della Corte non
   abbia tenuto conto di tale probabilita'; 
c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere  se'  stessa,  per
   difendere un'altra persona o, in caso di crimini  di  guerra,  per
   difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di
   terzi, o essenziali per l'adempimento  di  una  missione  militare
   contro   un   ricorso   imminente   ed   illecito   alla    forza,
   proporzionalmente all'ampiezza del  pericolo  da  essa  incorsa  o
   dell'altra persona o dai beni protetti. Il fatto  che  la  persona
   abbia partecipato  ad  un'operazione  difensiva  svolta  da  forze
   armate  non  costituisce  di  per  se'  motivo  di  esonero  dalla
   responsabilita' penale a titolo del presente capoverso 
d) Il comportamento qualificato come  sottoposto  alla  giurisdizione
   della Corte e' stato adottato sotto una coercizione risultante  da
   una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo  o
   imminente per l'integrita' di tale persona o di un'altra persona e
   la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole  per
   allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un
   danno maggiore di quello che cercava  di  evitare.  Tale  minaccia
   puo' essere stata: 
     i) sia esercitata da altre persone, o 
       ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua 
     volonta'. 
2. La Corte si  pronuncia  sul  fatto  di  sapere  se  i  motivi,  di
   esclusione dalla  responsabilita'  penale  previsti  nel  presente
   Statuto sono applicabili al caso di cui e' investita. 
3. Durante il processo la Corte puo' tenere conto  di  un  motivo  di
   esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale  motivo
   discende dal diritto applicabile  enunciato  all'articolo  21.  Le
   procedure di esame di tale  motivo  di  esclusione  sono  previste
   nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.