(Statuto-art. 33)
                             Articolo 33 
Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge 
1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della  Corte  sia
   stato commesso da una persona in esecuzione di  un  ordine  di  un
   governo o di un superiore  militare  o  civile  non  esonera  tale
   persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se: 
a) la persona aveva l'obbligo legale  di  ubbidire  agli  ordini  del
governo o del superiore in questione 
b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale; 
c) l'ordine non era manifestamente illegale. 
2. Ai fini  del  presente  articolo,  gli  ordini  di  commettere  un
   genocidio  o  crimini  contro   l'umanita'   sono   manifestamente
   illegali.