Articolo 33 Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge 1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se: a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale; c) l'ordine non era manifestamente illegale. 2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanita' sono manifestamente illegali.