(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
             Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali 
 
1. Lo Stato ospitante riconosce  ai  Partecipanti  Non  Ufficiali  il
potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di: 
   a) stipulare contratti, 
   b) acquisire e cedere beni mobili, 
   c) stare in giudizio. 
2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali  agiscono  a
mezzo dei loro Direttori.