Articolo 15 Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali 1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di: a) stipulare contratti, b) acquisire e cedere beni mobili, c) stare in giudizio. 2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.