(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
      Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali 
 
1. I Partecipanti Non  Ufficiali  sono  esentati,  nell'ambito  delle
attivita' non  commerciali  svolte  all'interno  del  proprio  spazio
espositivo, da ogni imposizione diretta. 
2.  I  fabbricati  posseduti  dai  Partecipanti  Non  Ufficiali  sono
esentati  dal  pagamento   dell'Imposta   Municipale   Propria,   ove
applicabile. L'esenzione  si  applica  per  la  durata  del  presente
Accordo. 
3. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai
Partecipanti  Non  Ufficiali  e  relativi  ai  fabbricati   da   essi
utilizzati ai fini della partecipazione  all'Expo  Milano  2015  sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. 
4. Per quanto concerne le importazioni  definitive  o  in  ammissione
temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni  connessi
con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015,  ossia  necessari
alla   costruzione,   all'allestimento,   al   mantenimento   e    al
funzionamento  del  loro  spazio  espositivo,  lo   Stato   ospitante
adottera'  misure  di  semplificazione   delle   inerenti   procedure
doganali. 
5. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni  importati
verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche'  ai
provvedimenti che ne derivano ai  sensi  dei  regolamenti  in  vigore
nell'Unione  Europea.  Le  autorita'  italiane  effettueranno   detti
controlli con tutta la  diligenza  necessaria,  tenendo  conto  delle
esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.