Articolo 17 Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali 1. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ad eccezione del personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Accordo, resta assoggettato al regime previdenziale italiano. 2. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali deve essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o piu' delle seguenti opzioni: a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonche' di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa comunitaria ovvero della specifica convenzione bilaterale; b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN); c) per il solo personale delle amministrazioni pubbliche territoriali, dalla titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorita' nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validita' in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonche' l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. A fronte della esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.