(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale  dei  Partecipanti
                            Non Ufficiali 
 
1. Il personale dei Partecipanti  Non  Ufficiali,  ad  eccezione  del
personale delle  amministrazioni  pubbliche  territoriali  estere  al
quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  del
presente  Accordo,  resta  assoggettato   al   regime   previdenziale
italiano. 
2. Il  personale  dei  Partecipanti  Non  Ufficiali  deve  essere  in
possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da  una  o  piu'
delle seguenti opzioni: 
   a) per  i  cittadini  dei  Paesi  UE,  Spazio  Economico  Europeo,
Svizzera nonche' di quelli con i quali vigono accordi  bilaterali  di
sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai  sensi
della  normativa  comunitaria  ovvero  della  specifica   convenzione
bilaterale; 
   b)  nei  casi  previsti  dalla  legislazione  nazionale   vigente,
dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN); 
   c)  per  il  solo  personale   delle   amministrazioni   pubbliche
territoriali, dalla titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria
che, corredata della traduzione ufficiale  in  lingua  italiana,  sia
portata a conoscenza delle competenti Autorita' nazionali almeno  tre
mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari  per  la
richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa
alla validita' in Italia per  tutta  la  durata  della  presenza  dei
titolari sul territorio  nazionale  nonche'  l'attestazione  relativa
alla copertura di  tutti  i  rischi  sanitari  con  riferimento  alle
prestazioni  di  assistenza  farmaceutica,  assistenza  specialistica
ambulatoriale  ed  assistenza   ospedaliera   incluse   nei   livelli
essenziali  di  assistenza  previsti  dalla  legislazione   nazionale
vigente. A fronte della esibizione della documentazione relativa alla
predetta  copertura  sanitaria  le  strutture  del  SSN   erogheranno
gratuitamente la prestazione, fermo restando  l'onere  a  carico  del
fruitore di corrispondere  la  quota  di  partecipazione  alla  spesa
prevista dalla legislazione nazionale vigente.