(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
              Personale dei Partecipanti Non Ufficiali 
 
1. Per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali valgono le  stesse
disposizioni previste agli articoli 13 e 14 del  presente  Accordo  e
relative al riconoscimento delle patenti di guida e alla frequenza al
sistema scolastico nazionale e a corsi universitari. 
2.  Unicamente   al   personale   delle   amministrazioni   pubbliche
territoriali estere che non  abbia  la  cittadinanza  italiana  o  la
residenza nel territorio italiano si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del presente Accordo. 
3. In assenza di intese esplicite circa  il  numero  dei  membri  del
personale di  ogni  singolo  Partecipante  Non  Ufficiale,  lo  Stato
ospitante  puo'  esigere  che  questo  sia   mantenuto   nei   limiti
Corrispondenti alle effettive esigenze del Partecipante stesso.