(Convenzione-art. 12)
(( Articolo 12 - Obblighi generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  necessarie  per  promuovere   i
cambiamenti nei comportamenti socio-culturali  delle  donne  e  degli
uomini, al  fine  di  eliminare  pregiudizi,  costumi,  tradizioni  e
qualsiasi altra  pratica  basata  sull'idea  dell'inferiorita'  della
donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante  nel  campo
di applicazione della  presente  Convenzione  commessa  da  qualsiasi
persona fisica o giuridica. 
  3 Tutte le misure adottate ai sensi del  presente  capitolo  devono
prendere in considerazione e soddisfare  i  bisogni  specifici  delle
persone in circostanze di particolare vulnerabilita', e  concentrarsi
sui diritti umani di tutte le vittime. 
  4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare  tutti  i
membri della societa', e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a
contribuire attivamente alla prevenzione di ogni  forma  di  violenza
che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 
  5 Le Parti vigilano affinche' la cultura, gli usi e i  costumi,  la
religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non  possano  essere
in alcun modo utilizzati  per  giustificare  nessuno  degli  atti  di
violenza che rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e
attivita' destinati  ad  aumentare  il  livello  di  autonomia  e  di
emancipazione delle donne. ))