(Convenzione-art. 13)
(( Articolo 13 - Sensibilizzazione 
 
  1 Le Parti promuovono o mettono in  atto,  regolarmente  e  a  ogni
livello, delle campagne o dei  programmi  di  sensibilizzazione,  ivi
compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per  i  diritti
umani e gli  organismi  competenti  in  materia  di  uguaglianza,  la
societa' civile e le ONG, tra cui in  particolare  le  organizzazioni
femminili, se  necessario,  per  aumentare  la  consapevolezza  e  la
comprensione da parte del vasto pubblico delle  varie  manifestazioni
di tutte le forme di violenza oggetto della  presente  Convenzione  e
delle loro conseguenze  sui  bambini,  nonche'  della  necessita'  di
prevenirle. 
  2  Le  Parti  garantiscono  un'ampia  diffusione  presso  il  vasto
pubblico delle informazioni riguardanti  le  misure  disponibili  per
prevenire  gli  atti  di  violenza  che  rientrano   nel   campo   di
applicazione della presente Convenzione. ))