(Convenzione-art. 15)
(( Articolo 15 - Formazione delle figure professionali 
 
  1 Le Parti forniscono o  rafforzano  un'adeguata  formazione  delle
figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori  di
tutti gli atti di violenza che rientrano nel  campo  di  applicazione
della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione
di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli  uomini,  bisogni  e
diritti  delle  vittime,  e  su  come  prevenire  la  vittimizzazione
secondaria. 
  2 Le Parti incoraggiano a  inserire  nella  formazione  di  cui  al
paragrafo 1 dei  corsi  di  formazione  in  materia  di  cooperazione
coordinata interistituzionale, al fine  di  consentire  una  gestione
globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza
che rientrano nel campo di applicazione della  presente  Convenzione.
))