(Convenzione-art. 16)
(( Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di
trattamento 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di
atti  di  violenza   domestica,   per   incoraggiarli   ad   adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di
prevenire nuove  violenze  e  modificare  i  modelli  comportamentali
violenti. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per istituire o sostenere  programmi  di  trattamento  per
prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. 
  3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2,  le  Parti  si
accertano che la sicurezza, il  supporto  e  i  diritti  umani  delle
vittime siano una priorita' e che tali programmi, se del caso,  siano
stabiliti  ed  attuati  in  stretto  coordinamento  con   i   servizi
specializzati di sostegno alle vittime. ))