(Convenzione-art. 5)
  Articolo 5 
 
  Ciascuna Parte si impegna: 
  i. a ricercare la conciliazione e l'articolazione delle  rispettive
esigenze  dell'archeologia  e  del  riassetto  accertandosi  che  gli
archeologi partecipino: 
  a. alle politiche di  assetto  volte  a  porre  in  atto  strategie
equilibrate per la protezione, la conservazione e  la  valorizzazione
dei siti che presentano un interesse archeologico; 
  b. allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto; 
  ii. ad assicurare  una  consultazione  sistematica  tra  archeologi
urbanisti, e specialisti dell'assetto  del  territorio,  al  fine  di
consentire: 
  a. la modifica dei piani di assetto  suscettibili  di  alterare  il
patrimonio archeologico; 
  b. l'attribuzione di tempi e di mezzi sufficienti per effettuare un
congruo studio scientifico del  sito  e  relativa  pubblicazione  dei
risultati. 
  iii  a  vigilare   affinche'   gli   studi   relativi   all'impatto
sull'ambiente e le decisioni derivanti tengano pienamente  conto  dei
siti archeologici e del loro contesto: 
  iv.  a  prevedere,  qualora  siano  stati  ritrovati  elementi  del
patrimonio archeologico in occasione  dei  lavori  di  riassetto  del
territorio, e sempre che cio' sia fattibile, la conservazione in situ
di tali elementi; 
  v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici,
in particolare il riassetto finalizzato all'accoglienza di un  grande
quantitativo di visitatori non pregiudichi il carattere  archeologico
e scientifico di questi siti ed il loro ambiente.