(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
    1.  Nell'esercizio  della.  competenza  loro   attribuita   dalle
disposizioni del capitolo II, le  autorita'  degli  Stati  contraenti
applicano la propria legge. 
    2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione  della  persona  o
dei  beni  del  minore  lo  richieda,  esse  possono  eccezionalmente
applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col
quale la situazione presenti uno stretto legame. 
    3. In caso di trasferimento della residenza abituale  del  minore
in un altro Stato  contraente,  a  partire  dal  momento  in  cui  e'
sopravvenuto il cambio e' la legge di quest'altro Stato che regola le
condizioni di applicazione  delle  misure  adottate  nello  Stato  di
precedente abituale residenza.