(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
    1.  L'attribuzione  o  l'estinzione  di  pieno  diritto  di   una
responsabilita'  genitoriale,  senza  l'intervento  di   un'autorita'
giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato  di
residenza abituale del minore. 
    2.  L'attribuzione  o   l'estinzione   di   una   responsabilita'
genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di
un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e'  regolata  dalla  legge
dello Stato di residenza abituale  del  minore  nel  momento  in  cui
l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore. 
    3. La responsabilita'  genitoriale  esistente  secondo  la  legge
dello Stato  di  residenza  abituale  del  minore  sussiste  dopo  il
trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato. 
    4. In caso di trasferimento della residenza abituale del  minore,
l'attribuzione di pieno diritto della responsabilita' genitoriale  ad
una persona cui tale responsabilita' non fosse gia' stata  attribuita
e' regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.