(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
    1. Non puo' essere contestata la validita' di un  atto  stipulato
fra  un  terzo  e  un'altra  persona  che  avrebbe  la  qualita'   di
rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui  l'atto  e'
stato concluso ne' puo' essere invocata la responsabilita' del  terzo
per il solo motivo che l'altra  persona  non  aveva  la  qualita'  di
rappresentante legale secondo la legge designata  dalle  disposizioni
del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse  o  dovesse
sapere che la responsabilita' genitoriale era regolata da tale legge. 
    2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto
sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso
Stato.