Articolo 21 1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi. 2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'art. 16 e' quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, e' applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non e' riconosciuta applicabile, la legge applicabile e' quella designata dall'art. 16.