(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
    1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa  la
legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione  delle  norme  sul
conflitto di leggi. 
    2. Tuttavia, se la legge applicabile ai  sensi  dell'art.  16  e'
quella di uno Stato non contraente e se le  norme  sul  conflitto  di
leggi di questo Stato designano  la  legge  di  un  altro  Stato  non
contraente che applicherebbe la  propria  legge,  e'  applicabile  la
legge di quest'altro Stato. Se la  legge  di  quest'altro  Stato  non
contraente non e' riconosciuta applicabile, la legge  applicabile  e'
quella designata dall'art. 16.