(Convenzione-art. 37)
                              Art. 37. 
 
  Nulla nella presente  Convezione  pregiudica  le  disposizioni  che
tutelano in modo piu' avanzato le persone  dalle  sparizioni  forzate
contenute: 
    a) nella legislazione dello Stato Parte; 
    b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.