Art. 39. 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.