(Convenzione-art. 39)
                              Art. 39. 
 
  1. La presente Convenzione entra in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di deposito presso il Segretario generale  delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 
  2.  Per  ciascuno  degli  Stati  che  ratificano  o  accedono  alla
Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento  di  ratifica  o
adesione, la presente  Convenzione  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo alla data del deposito dello strumento di  ratifica
o adesione di detto Stato.