(Convenzione-art. 42)
                              Art. 42. 
 
  1.  Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Stati   Parti   relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che
non possa essere risolta attraverso  il  negoziato  o  attraverso  le
procedure specificamente contenute  nella  presente  Convenzione,  e'
sottoposta,  su  richiesta  di  uno  degli  Stati  in  questione,  ad
arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di  arbitrato
le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle  modalita'
dell'arbitrato,  una  qualunque  delle   Parti   puo'   riferire   la
controversia alla Corte internazionale di  giustizia  attraverso  una
richiesta avanzata in conformita' con lo Statuto della Corte. 
  2. Uno Stato puo', al momento della firma o  della  ratifica  della
presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare che
non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli
altri Stati Parte non sono vincolati  al  paragrafo  1  del  presente
articolo nei  riguardi  dello  Stato  Parte  che  abbia  fatto  detta
dichiarazione. 
  3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al
paragrafo 2 del presente articolo puo' in ogni  momento  ritirare  la
dichiarazione notificandolo  al  Segretario  generale  delle  Nazioni
Unite.