Art. 42. 1. Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati in questione, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalita' dell'arbitrato, una qualunque delle Parti puo' riferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia attraverso una richiesta avanzata in conformita' con lo Statuto della Corte. 2. Uno Stato puo', al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi dello Stato Parte che abbia fatto detta dichiarazione. 3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo puo' in ogni momento ritirare la dichiarazione notificandolo al Segretario generale delle Nazioni Unite.