(Convenzione-art. 43)
                              Art. 43. 
 
  La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del  diritto
internazionale umanitario, compresi gli  obblighi  delle  Alte  Parti
Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949  e
dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, ne' pregiudica  la
possibilita' di cui dispone ogni Stato  di  autorizzare  il  Comitato
internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi  di  detenzione
in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.