Art. 43. La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, ne' pregiudica la possibilita' di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.