(Convenzione-art. 44)
                              Art. 44. 
 
  1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione puo' proporre un
emendamento alla presente  Convenzione  e  sottoporlo  al  Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Il  Segretario
generale comunichera' le proposte di emendamento  agli  Stati  Parte,
chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali  proposte
e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi  dalla  data  di
tale comunicazione,  almeno  un  terzo  degli  Stati  Parte  si  sono
pronunciati a  favore  della  convocazione  di  tale  conferenza,  il
Segretario generale  convochera'  la  conferenza  sotto  gli  auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei  due  terzi
degli Stati Parte presenti e votanti e' sottoposto per accettazione a
tutti gli Stati Parte dal Segretario generale. 
  3. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo
2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli  Stati
Parte  alla  presente  Convenzione  lo  hanno  adottato  secondo   le
rispettive procedure costituzionali. 
  4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per
gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati  Parte
resteranno vincolati  dalle  disposizioni  della  Convenzione  e  dai
precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.