Art. 45. 1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, e' depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'articolo 38.