(Convenzione-art. 45)
                              Art. 45. 
 
  1. La presente Convenzione, i cui  testi  arabo,  cinese,  inglese,
francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici,  e'  depositata
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
  2. Il Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite  trasmette  copie
certificate della presente Convenzione a tutti gli  Stati  menzionati
all'articolo 38.