(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
                   Operazioni ordinarie e speciali 
 
  (1) Le operazioni della Banca comprendono: 
    i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse  ordinarie
della Banca di cui all'articolo 8; e 
    ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei  Fondi
Speciali di cui all'articolo 17. 
    I  due  tipi  di  operazioni  possono  finanziare   separatamente
elementi di uno stesso progetto o programma. 
  (2) Le risorse ordinarie e le  risorse  dei  Fondi  Speciali  della
Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite  o  utilizzate
altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da  ogni
punto di vista. Il rendiconto  finanziario  della  Banca  riporta  le
operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente. 
  (3) Le risorse ordinarie della Banca non  possono  in  nessun  caso
essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali
o altre attivita' per cui erano  stati  originariamente  impiegati  o
impegnati Fondi speciali, ne' possono essere impiegate  per  la  loro
copertura. 
  (4) Le spese direttamente legate  alle  operazioni  ordinarie  sono
imputate alle risorse  ordinarie  della  Banca,  quelle  direttamente
legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei  Fondi
speciali. Tutte le altre spese sono  imputate  come  stabilito  dalla
Banca.