Art. 10. Operazioni ordinarie e speciali (1) Le operazioni della Banca comprendono: i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all'articolo 8; e ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17. I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma. (2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente. (3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attivita' per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, ne' possono essere impiegate per la loro copertura. (4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono imputate alle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono imputate come stabilito dalla Banca.