(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
                  Beneficiari e modalita' operative 
 
  (1) a) La Banca puo' fornire  un  finanziamento  o  facilitarne  il
conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia,  organo  o
divisione politica, a qualsiasi ente o  impresa  che  operi  sul  suo
territorio nonche' ad agenzie o enti internazionali o  regionali  che
si occupano dello sviluppo economico della regione. 
    b) In circostanze particolari, la Banca puo' fornire assistenza a
un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se  il  Consiglio
dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza  Super  secondo
l'articolo 28: i) ha deciso  che  tale  assistenza  serve  lo  scopo,
rientra nelle funzioni della Banca ed e'  nell'interesse  dei  membri
della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di  cui  al
paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario. 
  (2) La Banca puo' realizzare le sue operazioni nei seguenti modi: 
    i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi; 
    ii) investendo fondi nel capitale  sociale  di  un'istituzione  o
impresa; 
    iii) garantendo  parzialmente  o  integralmente  -  come  garante
primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico; 
    iv) impiegando risorse  dei  Fondi  Speciali  conformemente  agli
accordi relativi al loro impiego; 
    v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o 
    vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi  dal  Consiglio
dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo
l'articolo 28.