Art. 11. Beneficiari e modalita' operative (1) a) La Banca puo' fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonche' ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione. b) In circostanze particolari, la Banca puo' fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed e' nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario. (2) La Banca puo' realizzare le sue operazioni nei seguenti modi: i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi; ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa; iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico; iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego; v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.