(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                  Limiti delle operazioni ordinarie 
 
  (1) L'importo totale  dei  prestiti,  delle  partecipazioni,  delle
garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla
Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui  all'articolo  11
paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non puo' essere aumentato  se  con
tale  aumento  verrebbe  superato  l'importo  totale   del   capitale
sottoscritto, delle riserve e degli  utili  non  distribuiti  inclusi
nelle  risorse  ordinarie.  Malgrado  le   previsioni   del   periodo
precedente, il Consiglio dei Governatori puo' decidere  in  qualsiasi
momento,  mediante  una  votazione  a   Maggioranza   Super   secondo
l'articolo  28,  che,  in  base  alla  situazione  e  alla  capacita'
finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente  paragrafo
puo'  essere  innalzata  fino  al  250   per   cento   del   capitale
sottoscritto, delle riserve e degli  utili  non  distribuiti  inclusi
nelle risorse ordinarie della Banca. 
  (2) L'importo delle partecipazioni azionarie  versate  della  Banca
non puo'  superare  un  importo  corrispondente  al  capitale  totale
sottoscritto e versato piu' le riserve generali.