Art. 12. Limiti delle operazioni ordinarie (1) L'importo totale dei prestiti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non puo' essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. Malgrado le previsioni del periodo precedente, il Consiglio dei Governatori puo' decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacita' finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo puo' essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca. (2) L'importo delle partecipazioni azionarie versate della Banca non puo' superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato piu' le riserve generali.