Art. 14. Termini e condizioni di finanziamento (1) In caso di concessione o garanzia di prestiti nonche' di partecipazione a prestiti da parte della Banca, il contratto stabilisce i termini e le condizioni del prestito o della garanzia, conformemente ai principi di cui all'articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali termini e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessita' di salvaguardare il suo reddito e la sua situazione finanziaria. (2) Se il beneficiario di un prestito o della garanzia di un prestito non e' esso stesso un membro, la Banca puo' richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territorio del quale e' realizzato il progetto, o un'agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al prestito conformemente alle modalita' stabilite. (3) L'importo di qualsiasi partecipazione azionaria non puo' superare la percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione. (4) Nell'ambito delle sue operazioni, la Banca puo' fornire un finanziamento nella valuta nazionale del paese interessato, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi di cambio.