(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
                Termini e condizioni di finanziamento 
 
  (1) In caso di  concessione  o  garanzia  di  prestiti  nonche'  di
partecipazione  a  prestiti  da  parte  della  Banca,  il   contratto
stabilisce i termini e le condizioni del prestito o  della  garanzia,
conformemente ai principi di cui all'articolo 13 e con riserva  delle
altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali  termini  e
condizioni, la Banca tiene  debitamente  conto  della  necessita'  di
salvaguardare il suo reddito e la sua situazione finanziaria. 
  (2) Se il beneficiario di  un  prestito  o  della  garanzia  di  un
prestito non e' esso stesso un membro, la Banca puo'  richiedere,  se
lo ritiene opportuno, che il  membro  sul  territorio  del  quale  e'
realizzato il progetto, o un'agenzia pubblica o qualsiasi organo  del
membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del  capitale  e  il
pagamento degli interessi e delle  altre  spese  legate  al  prestito
conformemente alle modalita' stabilite. 
  (3)  L'importo  di  qualsiasi  partecipazione  azionaria  non  puo'
superare la percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa
in questione consentita dalle politiche approvate  dal  Consiglio  di
amministrazione. 
  (4) Nell'ambito delle sue operazioni,  la  Banca  puo'  fornire  un
finanziamento  nella  valuta   nazionale   del   paese   interessato,
conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi di cambio.