(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Assistenza tecnica 
 
  (1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica  e  altre
forme di assistenza analoghe che servano il  suo  scopo  e  rientrino
nelle sue funzioni. 
  (2) Se le  spese  sostenute  per  fornire  tali  servizi  non  sono
rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.