(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
   PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE PRESSO IL CNEL 
 
 
                            INTRODUZIONE 
 
Il presente documento fornisce i principi generali che definiscono  i
processi di consultazione pubblica a  cura  del  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. 
Il documento e' stato redatto sulla  base  delle  linee  guida  sulla
consultazione pubblica, presentate il 9 marzo 2017  dal  Dipartimento
della Funzione pubblica, nell'ambito  della  partecipazione  italiana
all'iniziativa internazionale Open Government Partnership. 
Le indicazioni riportate nel documento  sono  di  natura  generale  e
potranno essere integrate da altri documenti  che  approfondiscano  i
modelli di consultazione adatti a particolari casi. 
In  accordo  con  i  principi  di   trasparenza,   partecipazione   e
accountability, il processo di consultazione pubblica prevede 3 fasi: 
  1. una fase iniziale in  cui  redige  il  documento  oggetto  della
consultazione, a cura degli Organi di vertice del  CNEL  (Presidenza,
Segretariato generale, Direzione generale per il programma); 
  2.  una  fase  di  consultazione  pubblica  con  le  Parti  sociali
rappresentate al CNEL, con le Associazioni dei consumatori  e  con  i
cittadini; 
  3. una fase di  presentazione  dei  risultati  delle  consultazioni
pubbliche. 
 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
1. IMPEGNO 
L'apertura di un processo decisionale e' uno dei  valori  che  ispira
l'attivita' dal CNEL e il risultato di una  decisione  condivisa  dal
Consiglio,  dai  dirigenti  e  dai  funzionari  che  si  impegnano  a
garantire il rispetto dei  principi  generali  per  le  consultazioni
pubbliche  e  l'inclusione  dei  risultati  della  consultazione  nel
processo  decisionale,  vale  a   dire   nell'ambito   dell'attivita'
propositiva  e   consultiva   proprie   del   Consiglio,   ai   sensi
dell'articolo 99 della Costituzione. 
Il CNEL si impegna a  considerare  la  consultazione  come  una  fase
essenziale del processo decisionale e a ricorrervi in relazione  alla
materia trattata e alla rilevanza della decisione per il territorio e
per i destinatari; a tal fine si impegna anche  a  determinare  quali
provvedimenti, per la loro natura e rilevanza, devono essere  oggetto
di consultazione, dandone adeguata pubblicita'; il  CNEL  promuove  e
accoglie  l'iniziativa  dal  basso  e  l'innovazione   nei   processi
consultivi, e sostiene le iniziative di partecipazione dei cittadini,
delle Parti sociali e delle associazioni  dei  consumatori;  il  CNEL
impegna adeguate risorse  (finanziarie,  logistiche,  tecnologiche  e
umane) affinche' la consultazione risulti essere  efficace;  il  CNEL
crea un'  adeguata  preparazione  organizzativa  per  i  processi  di
consultazione,  attraverso  lo  sviluppo   di   una   cultura   della
partecipazione  e  l'acquisizione  di  competenze  per  gestire  tali
processi e la formazione di reti di  collaborazione  per  lo  scambio
delle buone pratiche tra soggetti pubblici  e  privati;  il  CNEL  si
impegna, quando necessario, a ricorrere a figure tecniche,  terze  ed
indipendenti, con competenze professionali specifiche nella  gestione
dei processi consultivi; il CNEL, per quanto possibile, si impegna  a
favorire la partecipazione delle associazioni rappresentate nel  CNEL
e di altre  associazioni  rappresentative  nelle  specifiche  materie
oggetto  di  consultazione,  nonche'  di   tutti   i   soggetti   che
contribuiscono a formare un ecosistema partecipativo e  responsabile,
al fine di moltiplicare presso la societa'  civile  le  occasioni  di
dibattito sui temi oggetto di consultazione; il CNEL sceglie il  tipo
di strumenti da utilizzare per la consultazione  (off  line/on  line)
piu' adeguato ai contenuti e alla portata delle  decisioni  pubbliche
per cui si chiede la partecipazione. 
 
2. CHIAREZZA 
Gli  obiettivi  della  consultazione,   cosi'   come   l'oggetto,   i
destinatari, i ruoli e i metodi devono  essere  definiti  chiaramente
prima  dell'avvio  della  consultazione;  al  fine  di  favorire  una
partecipazione  la  piu'  informata   possibile,   il   processo   di
consultazione  deve  essere  corredato  da  informazioni  pertinenti,
complete e facili da  comprendere  anche  per  chi  non  possiede  le
competenze tecniche. 
Il  CNEL  deve  esplicitamente  definire  in  anticipo  come   verra'
considerato l'esito della consultazione, vale a dire se questo  sara'
vincolante per l'adozione dei provvedimenti conseguenti  (disegni  di
legge, pareri, osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi  e
indagini); la consultazione e tutta la documentazione  informativa  a
suo corredo devono  essere  formulate  in  un  linguaggio  facile  da
comprendere, chiaro e adeguato ai potenziali partecipanti;  nel  caso
di materie complesse il  CNEL  si  impegna  a  produrre  anche  delle
sintesi  non  tecniche  in  stile  divulgativo;   i   quesiti   della
consultazione devono essere  formulati  in  un  linguaggio  chiaro  e
adeguato, attraverso frasi concise e  brevi;  la  consultazione  e  i
materiali informativi associati devono essere  comunicati  e  diffusi
attraverso  modalita'  tali  da  rendere  edotti  e   coinvolgere   i
partecipanti nella formulazione  di  proposte  e  commenti;  tutti  i
materiali informativi associati alla consultazione devono riportare i
dati riguardanti chi  li  ha  prodotti,  quando  e  come  sono  stati
elaborati, a quali fonti di dati fanno riferimento; 
la  divisione  delle  responsabilita'  e  dei  ruoli   tra   CNEL   e
partecipanti alla consultazione e' resa esplicita  chiaramente  prima
dell'avvio  della  consultazione;  gli  indicatori   quantitativi   e
qualitativi  e  le  metodologie  per  la  valutazione  finale   della
consultazione sono definiti chiaramente nella fase  iniziale  e  resi
pubblici. 
 
3. TRASPARENZA 
Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del  processo  di  consultazione
sono resi pubblici, non solo per la platea  dei  diretti  interessati
alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini. 
Le  attivita'  di  comunicazione   accompagnano   e   supportano   la
consultazione  lungo  le  fasi  di   progettazione,   svolgimento   e
valutazione,  al  fine  di  rendere   effettivo   il   diritto   alla
partecipazione, favorire il coinvolgimento  attivo  e  migliorare  la
qualita' dei processi consultivi;  il  CNEL  rende  pubblico  l'esito
della consultazione, al termine di essa ed al termine  di  ogni  fase
per i processi consultivi piu' complessi, attraverso un  rapporto  di
sintesi; il rapporto,  oltre  a  riassumere  le  posizioni  raccolte,
chiarisce come queste influenzeranno la decisione finale e rende noti
i motivi per cui, eventualmente, non potranno essere accolte; il CNEL
rende pubblici tutti  i  documenti  a  corredo  della  consultazione,
nonche' le posizioni espresse dai partecipanti, i loro commenti e  le
loro proposte, sia in formato integrale che  attraverso  rapporti  di
sintesi, in modo  da  favorire  un  livello  adeguato  e  diffuso  di
controllo; la documentazione deve essere resa disponibile in  formati
digitali  tali  da  permetterne  la  condivisione,  il  riuso  e   la
permanenza nel tempo (5 anni); il CNEL garantisce la trasparenza  sui
partecipanti alla consultazione, pubblicando  informazioni  in  forma
aggregata  (es.:  numero  di  partecipanti,   numero   dei   commenti
pervenuti, natura dei partecipanti, caratteristiche  anagrafiche  dei
partecipanti, etc.) e, dove questo non comporti una violazione  della
privacy, in forma puntuale; il CNEL rende pubblici in un documento  a
corredo della consultazione tutti i nomi ed i  profili  professionali
dei funzionari e dei consulenti che sono  coinvolti  a  vario  titolo
nell'organizzazione della consultazione. 
 
4. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE 
 
La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione  deve
essere  sostenuta   anche   mediante   attivita'   di   informazione,
comunicazione ed educazione volte ad accrescere la  partecipazione  e
la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni. 
Il CNEL promuove la creazione, al suo interno e con tutti i  soggetti
coinvolti, di comunita' attive e consapevoli capaci di sviluppare  un
dibattito, on line  e  off  line,  maturo  e  non  polarizzato  e  di
formulare  proposte  e  commenti;  il  CNEL   puo'   considerare   di
coinvolgere i destinatari della  consultazione  nella  individuazione
delle modalita' di  realizzazione  della  consultazione  al  fine  di
costruire  un  quadro  di  riferimento   condiviso   che   garantisca
legittimazione alla partecipazione e la fiducia  reciproca;  il  CNEL
adotta, con adeguate risorse umane ed economiche, le iniziative  (off
line)  e  le  tecnologie  (on   line)   necessarie   per   permettere
un'effettiva partecipazione prima, durante  e  dopo  il  processo  di
consultazione; il CNEL  promuove  la  cultura  della  partecipazione,
dell'integrita' e del monitoraggio civico nelle scuole mediante corsi
e moduli formativi specifici ed incentiva la  creazione  di  reti  di
relazioni tra la scuola ed i soggetti pubblici e privati  dedicati  a
tale compito; il CNEL puo' mettere  a  disposizione  gratuitamente  i
luoghi pubblici per permettere ai cittadini di  sviluppare  forme  di
dialogo diretto tra loro e  con  l'amministrazione;  il  CNEL,  anche
mediante  il  ricorso  alle   sue   risorse   interne,   attiva   una
comunicazione volta a  mettere  in  risalto  e  riconosce  il  valore
aggiunto del risultato ottenuto tramite la partecipazione al processo
decisionale mediante la consultazione; a tal fine il  CNEL  individua
ed elabora appositi indicatori. 
 
5. PRIVACY 
 
La consultazione pubblica deve garantire il  rispetto  della  privacy
dei partecipanti. 
Tutte le fasi del processo di consultazione sono realizzate  in  modo
da rispettare le norme nazionali in tema di privacy;  in  particolare
il trattamento dei dati personali da parte del CNEL deve avvenire  in
conformita' alla normativa vigente, con particolare riferimento,  fra
l'altro, al rispetto dei principi di  necessita',  pertinenza  e  non
eccedenza; il CNEL definisce in anticipo il grado di anonimato  e  il
corrispondente livello di autenticazione  richiesto  per  partecipare
alla consultazione e lo rende noto; l'intervallo di  possibili  gradi
di anonimato inizia dall'autenticazione con pseudonimo (solo  tramite
mail on line) fino all'autenticazione forte  (ad  es:  off  line  con
documento e on line con SPID); il  CNEL  identifica,  nella  fase  di
ideazione della consultazione, quali informazioni registra e mantiene
e per quanto tempo, anche in accordo con il grado di anonimato che si
richiede; il CNEL rende pubbliche le politiche di privacy relative ad
ogni  modalita'  di  coinvolgimento  prevista  dalla   consultazione,
fornendo la dovuta informativa per il trattamento dei dati  personali
e acquisendo il necessario consenso,  in  modo  che  il  partecipante
possa conoscere in anticipo quali  informazioni  sono  raccolte,  per
quanto tempo e come saranno gestite ed usate;  il  CNEL  consente  ai
partecipanti, ove possibile, di scegliere se pubblicare i propri dati
identificativi o meno nella reportistica relativa alla consultazione;
il CNEL evidenzia e diffonde le regole di comportamento e  i  termini
di uso per la  consultazione  a  cui  i  partecipanti  sono  soggetti
(moderazione, rimozioni di contenuti non  appropriati,  rimozioni  di
violazioni dei diritti di terzi, etc). 
 
6. IMPARZIALITA' 
 
La  consultazione  pubblica  deve  essere  progettata  e   realizzata
garantendo l'imparzialita' del processo in modo  tale  da  perseguire
l'interesse generale. 
Il CNEL deve essere guidato esclusivamente da interessi  espliciti  e
dichiarati durante l'intero processo di  consultazione;  a  tal  fine
puo' dotarsi di figure di garanzia interne,  o  coinvolgere  soggetti
terzi  indipendenti,  in  grado  di  monitorare  l'imparzialita'  del
processo consultivo; la platea dei soggetti  chiamati  a  partecipare
alla consultazione deve comprendere tutti  i  potenziali  interessati
alla  materia  oggetto  di  consultazione,  sia  quelli   interessati
direttamente che indirettamente dalla decisione pubblica;  i  quesiti
sono formulati in una modalita' neutra tale  da  non  condizionare  i
giudizi verso un esito predeterminato; l'analisi  dei  dati  e  delle
informazioni  reperite  attraverso  la  consultazione   deve   essere
effettuata in modo neutro, completo e trasparente. 
 
7. INCLUSIONE 
 
Il  CNEL  deve  garantire  che  la  partecipazione  al  processo   di
consultazione sia il piu' possibile accessibile, inclusiva e  aperta,
assicurando uguale possibilita' di partecipare  a  tutte  le  persone
interessate. 
Il CNEL, in funzione della portata della  consultazione,  accoglie  i
bisogni di tutte le categorie dei potenziali interessati e prevede le
opportune misure per permettere la loro partecipazione,  riconoscendo
il valore intrinseco di ciascun contributo; la scelta degli strumenti
da usare per realizzare la consultazione  non  deve  pregiudicare  la
partecipazione  di  nessuno  dei  soggetti  interessati,  per  motivi
logistici, tecnologici, di  sicurezza,  socio  economico,  culturali,
religiosi e di genere; il grado di anonimato (che puo' variare da una
identificazione  forte  fino   all'anonimato   tramite   pseudonimo),
soprattutto nelle modalita' on line, deve essere scelto  in  modo  da
non pregiudicare la partecipazione di tutti; a seconda  dell'ampiezza
e della tipologia della platea dei potenziali  interessati,  il  CNEL
puo' prevedere diversi canali di accesso alla consultazione e diverse
fasi  di  consultazione,  ciascuna  adatta  ai  bisogni  delle  varie
categorie dei soggetti coinvolti; la consultazione puo' fare  ricorso
a soluzioni tecnologiche e a una combinazione di modalita' on line  e
off line per permettere l'accesso a tutte  le  categorie  di  utenti,
senza che pregiudizi siano arrecati da condizioni sociali, livello di
istruzione, genere, eta' e salute. 
 
8. TEMPESTIVITA' 
 
La consultazione, in quanto parte di  un  processo  decisionale  piu'
ampio,  deve  dare  ai  partecipanti  la  possibilita'  effettiva  di
concorrere a determinare la decisione finale;  pertanto  deve  essere
condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista  siano  ancora
in discussione e sussistano le condizioni per  cui  diversi  approcci
alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione. 
Il CNEL fissa in anticipo l'orizzonte temporale relativo al  processo
di consultazione e lo rende noto alle parti sociali rappresentate  al
CNEL, alle associazioni di  consumatori  e  ai  cittadini  per  tempo
attraverso tutti i canali a sua disposizione  (email,  social  media,
annunci, lettere di invito, etc.); il CNEL assicura ed  incentiva  un
periodo di dibattito e analisi  dei  vari  punti  di  vista  tra  gli
interessati, che puo' svolgersi con l'intervento attivo  del  CNEL  o
del tutto  indipendentemente  da  esso,  nella  fase  antecedente  la
consultazione vera e propria; la durata di questo dibattito  mira  ad
assicurare un periodo di pubblicita' che sia adeguato al  numero  dei
destinatari ed all'oggetto della consultazione; il CNEL pianifica una
durata  adeguata  per  il  processo  consultivo  e  prevede,  per  la
consultazione vera e propria, un periodo possibilmente  compreso  tra
le 8 e le 12 settimane. 
 
9. ORIENTAMENTO AL CITTADINO 
 
La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere
in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in
modo  da  rendere  tollerabile  questo  impegno   e   facilitare   la
partecipazione. 
Il CNEL prevede, in funzione  dell'impegno  temporale  richiesto  per
partecipare, forme di facilitazione (es. salvataggi intermedi, stampe
degli elaborati, etc.) orari e  sedi  che  permettano  all'utente  di
conciliare la partecipazione  con  le  proprie  esigenze  di  vita  e
lavoro; il CNEL evita di far coincidere il periodo  di  consultazione
esclusivamente con i periodi dell'anno come quelli festivi o estivi e
di avviare iniziative di consultazione su questioni  irrilevanti;  il
CNEL favorisce il coordinamento con le altre istituzioni, al fine  di
evitare  sovrapposizioni  di  iniziative  di  consultazione  che   si
rivolgono alla stessa platea  di  soggetti;  il  CNEL  puo'  valutare
l'adozione di processi consultivi su  base  periodica  (consultazioni
cicliche) nel caso di materie di vasto interesse  pubblico  che  sono
soggette  a  frequenti  processi  decisionali  o  che  prevedono   il
coinvolgimento stabile di soggetti portatori di interesse.