(Convenzione-art. 13)
 
  Articolo 13 - Piattaforma nazionale 
 
  1	Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di
affrontare  la  manipolazione   delle   competizione   sportive.   La
piattaforma nazionale,  in  conformita'  al  diritto  nazionale,  tra
l'altro: 
    a	funge da centro di  informazioni,  raccogliendo  e  diffondendo
informazioni  sulla  lotta  alla  manipolazione  delle   competizioni
sportive presso le organizzazioni e autorita' pertinenti; 
    b	coordina  la  lotta  alla  manipolazione   delle   competizioni
sportive; 
    c	riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle  scommesse
irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul
territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione; 
    d	trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della
legge o dei regolamenti sportivi  alle  autorita'  pubbliche  o  alle
organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; 
    e	collabora con le organizzazioni e  le  autorita'  competenti  a
livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali
di altri paesi. 
  2	Ciascuna Parte comunica  al  Segretario  generale  del  Consiglio
d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.