(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
 
  1. I dividendi pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato contraente. 
  2. Tuttavia, tali dividendi  possono  essere  tassati  anche  nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in  conformita'  alla  legislazione  di  detto  Stato,  ma  se  il
beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato
contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
    a) il 5 per  ccnto  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da  una  partnership)
che detiene direttamente almeno il 20 per cento  del  capitale  della
societa' che paga i dividendi; 
    b) il 5 per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
beneficiario effettivo e' un fondo pensione riconosciuto; 
    c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi,  in  tutti
gli altri casi. 
  Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
  Le autorita competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalita' di applicazione delle presenti limitazioni. 
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano: 
    a) ai dividendi pagati da una societa' residente  della  Colombia
con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul  reddito  a
livello  della  societa'  in  conformita'  alla  legislazione   della
Colombia; o 
    b)  quando  gli  utili  di  un  residente  dell'Italia  che  sono
attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati
assoggettati  a  tassazione   in   Colombia   in   conformita'   alla
legislazione  colombiana,   e   tali   utili,   all'atto   del   loro
trasferimento dalla Colombia, sono considerati  come  equivalenti  ai
dividendi in conformita' alla legislazione della Colombia. 
  Tali  dividendi  o  utili  equivalenti  ai  dividendi  sono  invece
imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15  per  cento
dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi. 
  4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi assoggettati al medesimo regime  fiscale  dei  redditi  delle
azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di  cui
e' residente la societa' distributrice. 
  5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato  contraente,  di  cui  e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita'  industriale
o commerciale per mezzo di una stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure  svolga  in  detto  altro  Stato  contraente  una  professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda
dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 
  6. Qualora una societa' residente di uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o a meno che la partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una  base
fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna  imposta,  a
titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.