Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) il 5 per ccnto dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' un fondo pensione riconosciuto; c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorita competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione delle presenti limitazioni. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano: a) ai dividendi pagati da una societa' residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul reddito a livello della societa' in conformita' alla legislazione della Colombia; o b) quando gli utili di un residente dell'Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformita' alla legislazione colombiana, e tali utili, all'atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformita' alla legislazione della Colombia. Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi. 4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 6. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.