Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all' Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di dette navi o aeromobili o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se: a) in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato piu' del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato contraente; o b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente, azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che rappresentano il 10 per cento o piu' del capitale di una societa' che e' residente dell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli utili. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga. 5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che e' un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 sono imponibili nell'altro Stato contraente ma l'imposta cosi applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare degli utili. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2,3,4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.