(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
 
  1. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  deriva
dall'alienazione di beni immobili di cui all' Articolo  6  e  situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato contraente. 
  3. Gli utili derivanti dall'alienazione di  navi  o  di  aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di  uno
Stato contraente che svolge l'esercizio di dette navi o aeromobili  o
di beni mobili relativi all'esercizio di  dette  navi  o  aeromobili,
sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 
  4. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione  di  azioni  o  partecipazioni  comparabili,   quali
partecipazioni in una partnership o  in  un  trust,  sono  imponibili
nell'altro Stato contraente se: 
    a) in qualsiasi momento nel corso dei 365  giorni  che  precedono
l'alienazione,  tali  azioni  o  partecipazioni   comparabili   hanno
derivato piu' del  50  per  cento  del  loro  valore  direttamente  o
indirettamente da  beni  immobili,  come  definiti  nell'Articolo  6,
situati in detto altro Stato contraente; o 
    b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che  precedono  tale
alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente,
azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che  rappresentano
il 10 per cento o piu' del capitale di una societa' che e'  residente
dell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi'  applicata  non  puo'
eccedere il 10 per cento dell'ammontare  degli  utili.  Tuttavia,  il
presente   paragrafo   non   si   applica   agli   utili    derivanti
dall'alienazione  o  dallo  scambio  di  azioni  nell'ambito  di  una
riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una
scissione o di una operazione analoga. 
  5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che e' un  residente  di
uno  Stato  contraente  dall'alienazione  di  azioni,  partecipazioni
comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo
4 sono imponibili  nell'altro  Stato  contraente  ma  l'imposta  cosi
applicata non puo' eccedere  il  5  per  cento  dell'ammontare  degli
utili. 
  6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene  diverso
da quelli menzionati nei paragrafi  1,  2,3,4  e  5  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.