Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo I, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneticiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro effettivo dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. 4. I pagamenti effettuati in virtu' di un'attivita' dipendente in uno Stato contraente, quali indennita' di fine rapporto o ultra somma forfetaria relativa a tale attivita' dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.