(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
                         LAVORO SUBORDINATO 
 
  1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i  salari,  gli
stipendi e le altre remunerazioni  che  un  residente  di  uno  Stato
contraente riceve in corrispettivo di  un'attivita'  dipendente  sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno  che  tale  attivita'  non
venga svolta nell'altro Stato contraente.  Se  l'attivita'  e'  quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo I, le remunerazioni che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
    a) il beneticiario soggiorna nell'altro Stato per  un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in  un  periodo  di
dodici mesi che inizi o  che  termini  nel  corso  dell'anno  fiscale
considerato, e 
    b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di  un  datore  di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e 
    c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto  da  una  stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
  3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo,  le
remunerazioni percepite da un residente di uno  Stato  contraente  in
corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro  effettivo
dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili  impiegati  in  traffico
internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto  a  bordo  di
una  nave  o   aeromobile   esercitati   esclusivamente   all'interno
dell'altro Stato  contraente,  sono  imponibili  soltanto  nel  primo
Stato. 
  4. I pagamenti effettuati in virtu' di un'attivita'  dipendente  in
uno Stato contraente, quali indennita' di fine rapporto o ultra somma
forfetaria relativa a  tale  attivita'  dipendente,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato contraente.