(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
 
  1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio  o
della televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali  svolte  da
un artista di spettacolo o da uno  sportivo,  in  tale  qualita',  e'
attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o  dallo
sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato,  nonostante  le
disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui
le prestazioni dell'artista  di  spettacolo  o  dello  sportivo  sono
svolte.