(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
  1. a) I salari, gli stipendi e  le  altre  remunerazioni  analoghe,
pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione  politica  o
amministrativa o da un suo ente  locale  a  una  persona  fisica,  in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o  suddivisione  o  ente,
sono imponibili soltanto in detto Stato. 
     b)  Tuttavia,  tali  salari,  stipendi  e  altre   remunerazioni
analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato  contraente  se  i
servizi vengono resi in  detto  Stato  e  la  persona  fisica  e'  un
residente di detto Stato che: 
       (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o 
       (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi. 
  2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente  locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di  detto
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
  3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si  applicano  ai
salari, agli stipendi,  alle  pensioni  pagati  in  corrispettivo  di
servizi resi nell'ambito di un'attivita'  industriale  o  commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale.