(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
                              STUDENTI 
 
  1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel   primo   Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi  studi  o  di  attendere
alla propria formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle
spese di mantenimento, d'istruzione o  di  formazione  professionale,
non sono imponibili in detto  Stato,  a  condizione  che  tali  somme
provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente. 
  2. I benefici  previsti  dal  presente  Articolo  sono  applicabili
soltanto per un periodo  non  superiore  a  sei  anni  consecutivi  a
partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.