(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
                            ALTRI REDDITI 
 
  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
Articoli  precedenti  della  presente  Convenzione,  sono  imponibili
soltanto in detto Stato contraente. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo  la  definizione
di  cui  al  paragrafo  2  dell'Articolo  6,  nel  caso  in  cui   il
beneficiario di tali redditi,  residente  di  uno  Stato  contraente,
eserciti  nell'altro  Stato  contraente  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente
a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano,
a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 
  3. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui  al  paragrafo  1,  il  pagamento  per  tali   attivita'   eccede
l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti,  le
disposizioni del paragrafo 1 si  applicano  soltanto  a  quest'ultimo
ammontare.  In  tal  caso,  la  parte  eccedente  del  pagamento   e'
imponibile in conformita'  con  la  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione. 
  4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente  che  non
sono  stati  trattati  negli  Articoli  precedenti   della   presente
Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili
anche nell'altro Stato contraente.