(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
 
  1. I redditi che un residente di uno  Stato  contraente  deriva  da
beni  immobili  (inclusi  i  redditi  delle  attivita'   agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente. 
  2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad  essa  e'
attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti  ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria, l'usufrutto  dei  beni  immobili  e  i  diritti
relativi a  canoni  variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la
concessione dello sfruttamento di  giacimenti  minerari,  sorgenti  e
altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili. 
  3.  Le  disposizioni  del  paragrato  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni
altra utilizzazione di beni immobili. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi  1  e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.