(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
            NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE 
 
  1.  Gli  utili  che  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  deriva
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 
  2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa  di  uno
Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o  di  aeromobili,  in
traffico internazionale, comprendono: 
    a) gli utili derivanti dal  noleggio  a  scafo  nudo  di  navi  o
aeromobili; e 
    b)  gli  utili  derivanti  dalla  utilizzazione,  manutenzione  o
noleggio di container (inclusi rimorchi e relative  attrezzature  per
il trasporto di container) impiegati  per  il  trasporto  di  beni  o
merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio
sono accessori rispetto all'esercizio di  navi  o  di  aeromobili  in
traffico internazionale. 
  3. Le disposizioni del paragrafo  1  si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.