(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
  1. Allorche' 
    a) un'impresa di uno Stato contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    b) le medesime persone partecipano direttamente o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
  e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
  2.  Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato contraente - e di conseguenza assoggetta  a
tassazione  -  gli  utili  sui  quali  un'impresa  dell'altro   Stato
contraente e' stata sottoposta a  tassazione  in  detto  altro  Stato
contraente e gli utili cosi' inclusi sono utili che  sarebbero  stati
realizzati dall'impresa del primo Stato contraente se  le  condizioni
convenute tra le due imprese fossero state quelle  che  si  sarebbero
convenute tra  imprese  indipendenti,  tale  altro  Stato  contraente
effettua  un'apposita   rettifica   dell'importo   dell'imposta   ivi
applicata su tali utili.  Nella  determinazione  di  tale  rettifica,
occorre  tenere  conto  delle  altre  disposizioni   della   presente
Convenzione e le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  si
consultano tra loro, se necessario.