Articolo 11 - Organizzazione delle responsabilita' pubbliche in materia di patrimonio culturale Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano: a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorita' pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e societa' civile; c. a sviluppare metodi innovativi affinche' le autorita' pubbliche cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorita' pubbliche; e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.