(Convenzione Quadro-art. 11)
  Articolo 11 - Organizzazione  delle  responsabilita'  pubbliche  in
materia di patrimonio culturale 
 
  Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano: 
    a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da  parte
delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; 
    b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e  professionale
che permetta l'azione  congiunta  di  autorita'  pubbliche,  esperti,
proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non  governative  e
societa' civile; 
    c.  a  sviluppare  metodi  innovativi  affinche'   le   autorita'
pubbliche cooperino con altri attori; 
    d.  a  rispettare  e  incoraggiare  iniziative   volontarie   che
integrino i ruoli delle autorita' pubbliche; 
    e. ad incoraggiare  organizzazioni  non  governative  interessate
alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.