Articolo 6 Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parita' e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o piu' gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilita' che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.