(Convenzione-art. 17)
 
Articolo 17 - Applicazione  della  convenzione  ed  emendamenti  agli
                           allegati I e II 
 
  1  L'applicazione  della  presente  convenzione  e'   affidata   al
Consiglio  di  Gestione  del  Fondo  europeo  di  sostegno   per   la
co-produzione  e  distribuzione  delle   opere   cinematografiche   e
audiovisive creative "Eurimages". 
  2 Ogni Parte contraente della  presente  convenzione  che  non  sia
membro di "Eurimages" puo' essere rappresentata e dispone di un  voto
nel Consiglio di Gestione di "Eurimages" quando il Consiglio svolge i
compiti ad esso assegnati dalla presente convenzione. 
  3 Al fine di promuovere l'efficace applicazione della  convenzione,
il Consiglio di Gestione di "Eurimages" puo': 
    a formulare proposte al fine di  facilitare  lo  scambio  tra  le
parti di esperienze e di buone prassi; 
    b formulare il proprio parere in  merito  a  qualsiasi  questione
riguardante l'applicazione e l'attuazione della presente  convenzione
e formulare raccomandazioni specifiche per le Parti in tal senso. 
  4 Nel contesto del continuo aggiornamento delle disposizioni  degli
allegati I e II della presente convenzione, al fine di  garantire  la
loro costante rilevanza nel quadro delle prassi comuni nell'industria
cinematografica, proposte di modifica possono  essere  presentate  da
qualsiasi Parte contraente, da parte del Comitato dei Ministri o  del
Consiglio  di  Gestione  del  Fondo  europeo  di  sostegno   per   la
coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche e  audiovisive
creative "Eurimages".  Queste  proposte  di  modifica  devono  essere
comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. 
  5 Dopo aver  consultato  le  Parti  interessate,  il  Comitato  dei
Ministri puo'  adottare  una  modifica  proposta  in  conformita'  al
paragrafo 4 e con la maggioranza  prevista  all'articolo  20.d  dello
Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore quando e'
trascorso il periodo di un anno  dalla  data  dalla  quale  e'  stata
trasmessa la comunicazione alle Parti. Durante questo  periodo,  ogni
Parte contraente puo' notificare  al  Segretario  generale  qualsiasi
obiezione  all'entrata  in  vigore  della  modifica  per  quanto   la
riguarda. 
  6 Se  un  terzo  delle  Parti  contraenti  notifica  al  Segretario
generale del Consiglio d'Europa un'obiezione  all'entrata  in  vigore
della modifica, la modifica non entrera' in vigore. 
  7 Se meno  di  un  terzo  delle  parti  notifica  un'obiezione,  la
modifica entra in vigore  per  le  Parti  che  non  hanno  notificato
un'obiezione. 
  8 Una volta che una modifica e' entrata in  vigore  in  conformita'
con i paragrafi 5 e 7 del presente articolo e  una  Parte  contraente
abbia notificato un'obiezione a esso, la modifica entra in vigore nei
confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo
alla data nella quale la Parte contraente ha notificato al Segretario
generale  del  Consiglio  d'Europa  la  propria  accettazione   della
modifica. Una Parte che ha formulato una obiezione puo' ritirarla  in
qualsiasi  momento  mediante  notifica  al  Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa. 
  9 Se il Comitato dei Ministri adotta  una  modifica,  uno  Stato  o
l'Unione  europea  non  puo'  esprimere  il  suo  consenso  a  essere
vincolato dalla convenzione senza  accettare  allo  stesso  tempo  la
modifica.