Articolo 17 - Applicazione della convenzione ed emendamenti agli allegati I e II 1 L'applicazione della presente convenzione e' affidata al Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la co-produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages". 2 Ogni Parte contraente della presente convenzione che non sia membro di "Eurimages" puo' essere rappresentata e dispone di un voto nel Consiglio di Gestione di "Eurimages" quando il Consiglio svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente convenzione. 3 Al fine di promuovere l'efficace applicazione della convenzione, il Consiglio di Gestione di "Eurimages" puo': a formulare proposte al fine di facilitare lo scambio tra le parti di esperienze e di buone prassi; b formulare il proprio parere in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni specifiche per le Parti in tal senso. 4 Nel contesto del continuo aggiornamento delle disposizioni degli allegati I e II della presente convenzione, al fine di garantire la loro costante rilevanza nel quadro delle prassi comuni nell'industria cinematografica, proposte di modifica possono essere presentate da qualsiasi Parte contraente, da parte del Comitato dei Ministri o del Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages". Queste proposte di modifica devono essere comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. 5 Dopo aver consultato le Parti interessate, il Comitato dei Ministri puo' adottare una modifica proposta in conformita' al paragrafo 4 e con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore quando e' trascorso il periodo di un anno dalla data dalla quale e' stata trasmessa la comunicazione alle Parti. Durante questo periodo, ogni Parte contraente puo' notificare al Segretario generale qualsiasi obiezione all'entrata in vigore della modifica per quanto la riguarda. 6 Se un terzo delle Parti contraenti notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore della modifica, la modifica non entrera' in vigore. 7 Se meno di un terzo delle parti notifica un'obiezione, la modifica entra in vigore per le Parti che non hanno notificato un'obiezione. 8 Una volta che una modifica e' entrata in vigore in conformita' con i paragrafi 5 e 7 del presente articolo e una Parte contraente abbia notificato un'obiezione a esso, la modifica entra in vigore nei confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale la Parte contraente ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria accettazione della modifica. Una Parte che ha formulato una obiezione puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 9 Se il Comitato dei Ministri adotta una modifica, uno Stato o l'Unione europea non puo' esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla convenzione senza accettare allo stesso tempo la modifica.