(Convenzione-art. 19)
 
                   Articolo 19 - Entrata in vigore 
 
  1 La Convenzione entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in  cui
tre Stati, tra cui almeno due Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,
avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente
alle disposizioni fissate all'articolo 18. 
  2 Per ogni Stato firmatario che  esprimera'  ulteriormente  il  suo
consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera'
in vigore il primo giorno del mese successivo  alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi dalla data  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione.