Articolo 19 - Entrata in vigore 1 La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, tra cui almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 18. 2 Per ogni Stato firmatario che esprimera' ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.