(Convenzione-art. 21)
 
                 Articolo 21 - Clausola territoriale 
 
  1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del  deposito  del  suo
strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,
indicare il territorio o i territori  a  cui  applicare  la  presente
Convenzione. 
  2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento  successivo,  mediante  una
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a
qualsiasi  altro  territorio  designato   nella   dichiarazione.   La
Convenzione entrera' in vigore per questo territorio il primo  giorno
del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre  mesi  dalla
data di ricevimento  della  dichiarazione  da  parte  del  Segretario
generale. 
  3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei  due  precedenti  paragrafi
puo' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato
in tale dichiarazione, mediante notifica  indirizzata  al  Segretario
generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo
alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da
parte del Segretario generale.