Articolo 21 - Clausola territoriale 1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione. 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi puo' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.