(Convenzione-Allegato I)
 
        Allegato I - Procedura di presentazione delle domande 
 
  Per beneficiare delle disposizioni della  presente  Convenzione,  i
coproduttori che risiedono nelle Parti  contraenti  devono,  a  tempo
debito prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione  principale,
presentare una domanda  d'ammissione  al  regime  della  coproduzione
allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti
devono pervenire alle autorita' competenti in numero sufficiente  per
potere essere trasmessi alle autorita' delle altre  Parti  contraenti
al piu' tardi un mese prima dell'inizio delle riprese: 
    - una dichiarazione dello stato dei diritti d'autore; 
    - una sinossi del film; 
    - una lista provvisoria degli elementi tecnici  e  artistici  dei
Paesi interessati; 
    - un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio; 
    - uno piano di lavorazione provvisorio; 
    - il contratto di coproduzione o un accordo breve  ("deal  memo")
stipulato  tra  i  coproduttori.  Questo  documento  deve   includere
clausole che stabiliscano la  ripartizione  tra  i  coproduttori  dei
proventi o dei mercati. 
  Lo stato di coproduzione finale e' concesso  al  completamento  del
film e dopo l'esame dei seguenti documenti di  produzione  definitivi
da parte delle autorita' nazionali: 
    - una catena dei diritti completa; 
    - una sceneggiatura definitiva; 
    - una lista definitiva degli elementi  tecnici  e  artistici  dei
Paesi interessati; 
    - un rapporto definitivo sui costi; 
    - un piano di finanziamento definitivo; 
    - il contratto di  coproduzione  stipulato  tra  i  coproduttori.
Questo  contratto  deve  includere  clausole  che   stabiliscano   la
ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati. 
  Le autorita' nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento
necessario per la valutazione della domanda  in  conformita'  con  la
legislazione nazionale. 
  La domanda e la documentazione richiesta devono  essere  presentate
possibilmente nella lingua  delle  autorita'  competenti  alle  quali
devono essere sottoposte. 
  Le  autorita'  nazionali  competenti  provvedono   a   trasmettersi
reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto.  Quelle  della
Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non  daranno  il
loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione  di  quelle  della
Parte la cui partecipazione e' maggioritaria.