Allegato I - Procedura di presentazione delle domande Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono, a tempo debito prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione principale, presentare una domanda d'ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorita' competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorita' delle altre Parti contraenti al piu' tardi un mese prima dell'inizio delle riprese: - una dichiarazione dello stato dei diritti d'autore; - una sinossi del film; - una lista provvisoria degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati; - un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio; - uno piano di lavorazione provvisorio; - il contratto di coproduzione o un accordo breve ("deal memo") stipulato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati. Lo stato di coproduzione finale e' concesso al completamento del film e dopo l'esame dei seguenti documenti di produzione definitivi da parte delle autorita' nazionali: - una catena dei diritti completa; - una sceneggiatura definitiva; - una lista definitiva degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati; - un rapporto definitivo sui costi; - un piano di finanziamento definitivo; - il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati. Le autorita' nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario per la valutazione della domanda in conformita' con la legislazione nazionale. La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorita' competenti alle quali devono essere sottoposte. Le autorita' nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione di quelle della Parte la cui partecipazione e' maggioritaria.