(Allegato-art. 17)
Articolo 17 - Avvio del procedimento 
 
Ciascuna  Parte  adotta  le  misure  legislative  e  di  altro   tipo
necessarie per assicurare che le  indagini  o  il  perseguimento  dei
reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati
a una denuncia.